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L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
La storia
L’articolo con cui si apre la Costituzione della Repubblica italiana enuncia i primi principi fondamentali che tracciano l’architettura costituzionale dello Stato. L’Assemblea Costituente ne approvò il testo senza particolari divergenze, fatta eccezione per l’espressione «fondata sul lavoro». Durante i lavori preparatori, infatti, furono messe ai voti due formule: la prima, indicata dai rappresentanti dei partiti comunista e socialista, affermava che «l’Italia è una Repubblica democratica di lavoratori»; la seconda, proposta dal democratico-cristiano Amintore Fanfani, che «l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». Prevalse quest’ultima formulazione la quale, secondo la maggioranza dei costituenti, evitava di conferire all’articolo un carattere classista in quanto la parola «lavoro» indicava tanto le attività manuali quanto quelle intellettuali. Un altro punto dibattuto riguardò la scelta della locuzione «appartiene al popolo» che prevalse su «emana dal popolo» poiché il primo assommava in sé tre concetti di capitale importanza: l’irrinunciabilità (il popolo non può rinunciare alla propria sovranità a favore, per esempio, di un solo uomo o di un gruppo ristretto di individui), la proprietà (la sovranità appartiene in senso giuridico al popolo ciò significa che deve essere esercitata secondo i principi stabiliti dalle norme costituzionali e dalle leggi) e il possesso (la sovranità spetta al popolo per diritto naturale, cioè gli è assegnata da quelle norme di comportamento che discendono direttamente dalla «natura» e che, proprio per questo, non possono essere modificate dalle leggi).
Il commento
Il primo articolo, come sottolineato da una sentenza della Corte Costituzionale (86/1977), esplicita i caratteri essenziali dello Stato italiano che si configura come una repubblica (forma di governo scelta attraverso il referendum istituzionale del 2 giugno 1946) in cui i cittadini esercitano la propria sovranità eleggendo – in forma diretta o indiretta – tutte le cariche pubbliche. Le forme di esercizio della sovranità popolare indicate dal secondo comma sono riconducibili alla democrazia rappresentativa (i cittadini nominano, mediante il voto, i propri rappresentanti che siedono nella Camera dei Deputati, in Senato e nei consigli di comuni, province e regioni) e alla democrazia diretta (attraverso l’istituto del referendum). Il secondo comma stabilisce con chiarezza che la sovranità spettante al popolo non è in alcun modo assoluta: essa, infatti, può essere esercitata solamente nel quadro di uno stato di diritto ed è soggetta al rispetto della Costituzione e delle leggi ordinarie.
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