IL DECALOGO DEL DIRIGENTE SINDACALE

1) Pacta sunt servanda. Le regole si rispettano sempre, anche quando sono scomode.

2) La contrattazione si apre solo quando c’è interesse ad aprirla.

3) La rappresentanza sindacale aziendale, organismo collettivo e rappresentativo dei lavoratori, è libera e sovrana nelle sue determinazioni e risponde primariamente ai suoi elettori

4) Colpire l’azienda è inutile e dannoso. Bisogna colpire chi male la rappresenta. Orientare l’azione sindacale contro chi infrange le regole ha il pregio di colpire chirurgicamente il vero nemico, eliminando la fonte del vulnus e rispettando l’azienda, fonte di ricchezza e sorgente di lavoro.

5) I dirigenti svolgono un lavoro di massima responsabilità, devono usare la massima diligenza e quando sbagliano devono essere puniti con la massima severità. Non è giuridicamente né eticamente accettabile che un dirigente che affossa un’azienda o male la governa non sia adeguatamente sanzionato.

6) Al rapporto di lavoro, come a qualsiasi contratto, dobbiamo riservare impegno e diligenza, così come all’azienda dobbiamo garantire obbedienza e fedeltà, ma sempre nei limiti della normativa che lo regolamenta. (nessuna discrezionalità o, peggio, spazi arbitrali, devono essere concessi alle aziende). Nella gestione del rapporto di lavoro, fuori dalle regole scritte, può valere solo e se non abusato, il principio di reciprocità. (sintetizzato nell’espressione “Se ti concedo qualcosa io, qualcosa devi concedermi anche tu”)

7) Chi, ad ogni livello della gerarchia aziendale, trasforma la necessità del lavoro in un attentato alla salute delle maestranze non è un dirigente, un collega o una controparte ma un nemico da combattere con ogni mezzo.

8) I problemi sindacali si affrontano e si risolvono nel più breve tempo possibile (devono parlare i fatti).

9) La contrattazione collettiva non deve limitarsi a disciplinare i rapporti tra le parti, deve anche prevedere tempi e sanzioni da applicare per la parte inadempiente.

10) I dirigenti sindacali dI AZIONE SINDACALE non partecipano a trattative dove sono in conflitto di interesse o potenzialmente sotto ricatto e non partecipano a negoziazioni dove si disattendono i valori distintivi dell’Organizzazione.

Articolo 35

lavoratori in pausa

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

La storia – approfondisci i nostri valori sindacali 

La decisione di riservare un Titolo ai «rapporti economici» fu così spiegata dall’on. Meuccio Ruini (socialista, iscritto al Gruppo Misto): «Non vi può essere nessun pavido scrupolo che, un secolo e mezzo dopo i diritti dell’uomo e del cittadino, siano dichiarati i diritti dei lavoratori.

La Costituzione non parla di protezione del lavoro.

Non si protegge il lavoro, che è forza essenziale della società.

Si pone invece il compito della Repubblica di provvedere con la sua legislazione, e di promuovere accordi internazionali, per le conquiste la regolazione dei diritti del lavoro».

Particolare importanza ebbe la formulazione del quarto comma, con il quale l’Assemblea volle garantire un’ampia tutela dell’emigrazione e favorire una graduale abolizione dei vincoli internazionali alla libertà di trasferimento dei lavoratori; il proponente della seconda parte del comma – on. Vittorio Foa (ex Partito d’Azione, iscritto al Gruppo autonomista) – sottolineò la volontà di combattere «il chiuso isolazionismo demografico» e «i divieti di immigrazione» così «dannosi» per i lavoratori italiani.

Il commento – approfondisci i nostri valori sindacali 

L’art. 35 introduce la cosiddetta «Costituzione economica» mediante una forte affermazione del principio di tutela del lavoro.

  • Il secondo comma introduce la prima attuazione del principio impegnando la Repubblica a curare la «formazione» e «l’elevazione professionale» dei lavoratori per garantire l’aspirazione di ciascuno «di raggiungere la preparazione e la competenza necessarie a svolgere un’attività consona alle proprie possibilità e aspirazioni».
  • La seconda attuazione è rappresentata dall’impegno dello Stato nella promozione di una legislazione sovranazionale del lavoro volta a tutelare i lavoratori italiani all’estero e, reciprocamente, i lavoratori stranieri in Italia.
  • La terza attuazione si traduce nella volontà di tutelare il lavoro italiano all’estero attraverso la firma di accordi in grado di garantire ai lavoratori italiani pari trattamento retributivo e garanzie sociali rispetto ai cittadini dei paesi ospitanti.

Articolo 36

busta pagaIl lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

La storia – approfondisci i nostri valori sindacali 

Il dibattito sull’art. 36 fu incentrato sul primo comma. Una parte dei deputati – essenzialmente quelli eletti nelle formazioni politiche di destra – criticò l’affermazione che le retribuzioni avrebbero dovuto essere commisurate alle esigenze familiari dei lavoratori e proposero, senza successo, di modificare il comma specificando che le retribuzioni avrebbero dovuto essere adeguate «alle possibilità dell’economia nazionale».

I deputati comunisti si opposero alla formula «retribuzione proporzionata alla quantità e qualità» sostenendo che il contratto collettivo di lavoro determinava le retribuzioni «per categoria e per specializzazione» e non sulla base di «qualità o quantità».

Al contrario, l’on. Amintore Fanfani (Democrazia cristiana) difese la formula poiché non si poteva escludere, in futuro, l’approvazione di contratti di lavoro contenenti norme per premiare «i lavoratori più solerti».

Gli altri due commi sanciscono il riconoscimento nella Carta costituzionale delle principali conquiste da parte dei lavoratori: il diritto a un orario di lavoro che non fosse «strumento di sfruttamento» e l’irrinunciabilità al riposo settimanale e alle ferie retribuite.

Il commento – approfondisci i nostri valori sindacali 

L’art. 36 si occupa del «lavoratore» inteso come contraente debole, in quanto il fatto di trarre i mezzi di sostentamento solamente prestando il proprio lavoro in cambio di una retribuzione lo pone in una condizione di inferiorità rispetto al lavoratore autonomo e all’imprenditore che fondano le loro attività sulle proprie capacità organizzative e sulla «libera gestione delle energie lavorative».

L’articolo tutela il lavoratore affermando che la retribuzione deve essere sufficiente a garantire una qualità di vita decorosa, nonché stabilendo la durata massima della giornata lavorativa e affermando il diritto al riposo (la festività settimanale e le ferie annuali il cui scopo è tutelare le energie psicofisiche del lavoratore).

Una novità di rilievo è rappresentata dall’irrinunciabilitá al diritto al riposo: ciò significa che qualsiasi contratto di lavoro che non lo rispetti è giuridicamente nullo.

Inoltre, l’ordinamento italiano prevede il divieto a monetizzare le ferie: non è possibile cioè sostituire il periodo di ferie con un’indennità economica.

Articolo 37

donna al lavoroLa donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità della retribuzione.

La storia – approfondisci i nostri valori sindacali 

Approvando l’art. 37 i costituenti vollero inserire nella Costituzione precise garanzie a tutela dei lavoratori più deboli: le donne e i minori.

  • Quanto alla tutela delle donne lavoratrici, l’on. Aldo Moro (Democrazia cristiana) affermò: «[…] il riferimento alla essenzialità della missione familiare della donna è un avviamento necessario e un chiarimento per il futuro legislatore, perché esso, nel disciplinare l’attività della donna nell’ambito della vita sociale del lavoro, tenga presenti i compiti che ne caratterizzano in modo peculiare la vita».
  • Il secondo e il terzo comma sulla protezione del lavoro dei minori furono proposti dall’on. Bruno Corbi (Partito comunista italiano) che evidenziò come la legge del 26 aprile 1934 sul lavoro minorile fosse «la più arretrata fra quelle esistenti», mettendo in evidenza l’alto numero di giovani (un milione e mezzo su sei milioni e mezzo di iscritti alle organizzazioni sindacali) addetti a svolgere «un lavoro faticosissimo e pericolosissimo».

Il commento – approfondisci i nostri valori sindacali 

L’articolo ha permesso l’approvazione di una legislazione volta ad affermare la piena uguaglianza formale tra lavoratori e lavoratrici.

In particolare, la legge n. 903 del 1977 stabilisce che «è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale». Inoltre, a partire dagli anni Novanta si è andata affermando una politica tesa al raggiungimento dell’uguaglianza sostanziale (ovvero, effettiva), attenuando «un evidente squilibrio a sfavore delle donne, che, a causa di discriminazioni accumulatesi nel corso della storia passata per il dominio di determinati comportamenti sociali e modelli culturali, ha portato a favorire le persone di sesso maschile».

Quanto ai minori, la legislazione vieta il lavoro dei bambini (fino ai quindici anni di età) e consente quello degli adolescenti (fra i 15 e i 18 anni), purché il minore sia riconosciuto idoneo all’attività lavorativa mediante un esame medico e gli sia garantita la frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Articolo 38

la disabilità risorsaOgni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.

La storia – approfondisci i nostri valori sindacali 

La formulazione dell’art. 38 fu particolarmente travagliata. Una parte consistente dei costituenti era contraria al fatto che lo Stato si accollasse il mantenimento di alcune categorie di cittadini. Alla fine l’Assemblea riconobbe l’obbligo dello Stato ad assicurare un livello dignitoso di vita agli inabili al lavoro e a coloro che erano «sprovvisti dei mezzi necessari per vivere», anche perché questa parte dell’articolo fu bilanciata dal quinto comma che non affidava allo Stato il monopolio dell’assistenza.

Alquanto animato fu anche il dibattito sul quarto comma: l’on. Oliviero Zuccarini (Gruppo repubblicano) sostenne la necessità di affidare ai lavoratori la gestione degli istituti previdenziali, mentre l’on. Giuseppe Di Vittorio (Partito comunista) dichiarò di non poter accettare «un concetto privatistico di assicurazione».

Il compromesso fu raggiunto intorno alla formula «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato».

Il commento – approfondisci i nostri valori sindacali 

L’art. 38 è uno dei cardini dell’idea di Stato sociale voluta dall’Assemblea costituente in quanto impegna la Repubblica ad affrancare dalla «schiavitù del bisogno» tutti quei cittadini che si trovano a vivere condizioni di debolezza sociale ed economica.

Il sistema di sicurezza sociale prevede due canali di attuazione: l’assistenza e la previdenza. Il diritto all’assistenza è attualmente disciplinato dalla legge n. 328 del 2000 che definisce il «sistema integrato degli interventi e servizi sociali», ovvero «tutte le attività […] destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita».

Dal 1969 è stata istituita la pensione sociale (oggi assegno sociale) a totale carico dello Stato e destinata alle persone con più di 65 anni di età con redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge. Quanto alla previdenza, i lavoratori – insieme al diritto alla retribuzione  -acquisiscono anche il diritto alle prestazioni previdenziali (cioè, alla pensione) sulla base di un meccanismo di accantonamento di una parte del reddito che i datori di lavoro versano agli istituti previdenziali.

Articolo 39

unione sindacaleL’ organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

La storia – approfondisci i nostri valori sindacali 

L’Assemblea costituente approvò il testo dell’art. 39 con l’obiettivo di evitare qualsiasi ingerenza dello Stato nella vita delle organizzazioni sindacali.

La stesura dell’articolo obbedì alla precisa volontà di evitare che i sindacati potessero nuovamente essere sottoposti a un rigido controllo statale, così come era avvenuto durante il regime fascista (a questo proposito, l’on. democristiano Lodovico Benvenuti affermò che «la Costituzione deve in certo senso prendersi una rivalsa storica rispetto alla legge 3 aprile 1926 che sanciva precisamente il principio opposto»).

La discussione si concentrò sul quarto comma attraverso il quale i costituenti provarono a conciliare la piena libertà sindacale (cioè l’esistenza di più organizzazioni sindacali in concorrenza fra di loro) con il principio della rappresentanza unitaria in proporzione al numero degli iscritti (che, in sostanza, tende a favorire l’organizzazione avente il numero maggiore di organizzati).

Il commento – approfondisci i nostri valori sindacali 

La «libertà sindacale» sancita dall’art. 39 rappresenta una garanzia costituzionale sia per le organizzazioni sindacali – libere di costituirsi e di svolgere le loro attività di tutela degli interessi dei lavoratori – che per i lavoratori (a loro volta liberi di aderire alle organizzazioni esistenti oppure di formarne di nuove o ancora di non iscriversi ad alcuna associazione).

Il dettato costituzionale pone alcuni limiti alla libertà sindacale: sono vietati, infatti, i sindacati misti (quelli, cioè, che riuniscono sotto un’unica organizzazione sia gli imprenditori che i lavoratori) e i sindacati di comodo (quelli costituiti con il contributo determinante dei datori di lavoro).

Esistono, poi, limiti soggettivi che riguardano alcune categorie di lavoratori – quali, per esempio, i militari e gli appartenenti alla Polizia di Stato – la cui libertà sindacale è ristretta dalle loro particolari funzioni lavorative (garantire la sicurezza dello Stato e la difesa della collettività).

Va, inoltre, sottolineato che il secondo, il terzo e il quarto comma dell’articolo non sono mai stati applicati per cui, in linea teorica, i contratti nazionali sono validi solamente per i lavoratori iscritti a quei sindacati che firmano gli accordi.

Articolo 46

Platone - De RepubblicaAi fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

La storia – approfondisci i nostri valori sindacali 

Il testo finale dell’articolo fu proposto dall’on. Giovanni Gronchi (Democrazia cristiana), al fine di «elevare il lavoro da strumento a collaboratore della produzione».

L’Assemblea – concordando con Gronchi – volle sottolineare due concetti: la subordinazione dell’elevazione economica e sociale del lavoro alle «esigenze della produzione» in quanto «l’imperativo categorico […] in ogni tipo di sistema economico è quello di produrre di più affinché vi siano più utili […] da distribuire»; la collaborazione fra gli organi di comando delle aziende e i lavoratori (Gronchi spiegò che la collaborazione non presupponeva «né un paternalismo anacronistico, né una subordinazione che menomi il prestigio del lavoro», ma una «certa posizione gerarchica di compiti e di responsabilità»).

L’Assemblea respinse alcuni emendamenti che chiedevano la partecipazione degli operai agli utili prodotti dalle aziende, giudicata «pericolosa» per i lavoratori e la collettività a causa del «prepotere dei monopoli».

Il commento – approfondisci i nostri valori sindacali 

L’articolo vuole promuovere la collaborazione tra imprenditori e lavoratori.

L’ordinamento italiano, tuttavia, non ha dato luogo a vere e proprie forme di cogestione (ovvero, all’ingresso dei lavoratori negli organi direttivi delle aziende come, per esempio, il Consiglio di amministrazione). In Italia non sono previste – come, invece, avviene in altri Paesi europei – forme di negoziazioni obbligatorie che impongano ai sindacati di mantenere la «pace sindacale» e agli imprenditori di non assumere decisioni prima delle trattative sindacali.

La partecipazione dei lavoratori, quindi, è limitata agli aspetti garantiti dai contratti collettivi nazionali che conferiscono alle organizzazioni sindacali i diritti di informazione e consultazione sui problemi delle singole imprese (livello di occupazione, stato finanziario, ambiente di lavoro…) e sulle prospettive economiche dei settori per i quali vengono firmati i contratti.

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