Le domande per richiedere il bonus psicologo potranno essere inoltrate all’Inps dal 25 luglio al 24 ottobre.
Il bonus, introdotto dal decreto legge 228/2021, è una misura volta a sostenere le spese di assistenza psicologica di coloro che, durante la crisi pandemica, hanno registrato fenomeni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
Il decreto del ministero della Sanità ha stabilito le modalità di presentazione della domanda nonché l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione; la circolare Inps 83/2022 ha definito le relative modalità attuative, mentre con il messaggio 2905/2022 è stato comunicato il periodo utile per la presentazione delle richieste.
Soggetti interessati, requisiti e importo
Possono usufruirne persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della connessa crisi socio-economica ed è erogato a fronte di spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi.
Il beneficio è riconosciuto una tantum e, per averne diritto, sono richieste precise condizioni reddituali.
In particolare un Isee in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.
In base al reddito il bonus è parametrato come segue:
A) Isee inferiore a 15.000 euro: l’importo del bonus è fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario;
B) Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro: il beneficio è fino a 50 euro per ogni seduta, l’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
C) Isee superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro: il beneficio è fino a 50 euro per ogni seduta, l’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
Come si presenta la domanda
La domanda si presenta esclusivamente in modalità telematica all’Inps mediante il servizio “contributo sessioni psicoterapia” presente sul sito www.inps.it , direttamente dal cittadino tramite Spid di livello 2 o superiore, oppure tramite carta di identità elettronica (Cie) 3.0 o tramite Carta nazionale dei servizi (Cns).
È possibile avvalersi del call center contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Da notare che è possibile presentare domanda per sé stessi o per conto di un minore se si è genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario.
Il beneficio può essere richiesto anche per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.
Le domande sono esaminate con la procedura a sportello, con priorità per i richiedenti con Isee più basso, pertanto è consigliabile presentare la domanda quanto prima.
I requisiti reddituali sono comunicati al momento della presentazione della domanda mediante autocertificazione (in mancanza, la domanda è inammissibile). Al momento della presentazione, l’Inps informa circa la presenza di una Dsu valida e se non c’è, il richiedente è tenuto a presentare la relativa Dsu e procedere a fare domanda di accesso al bonus dopo il rilascio di una Dsu valida.
Se il valore dell’Isee è minore o uguale a 50.000 euro, il cittadino può trasmettere la domanda, altrimenti l’invio non è permesso.
Per ottenere il certificato Isee, è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), a scelta del dichiarante, nella modalità già in uso non precompilata ovvero nella nuova modalità precompilata.
La Dsu si presenta all’ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, al Comune, a un centro di assistenza fiscale (Caf) oppure alla sede Inps competente per territorio.
Può essere presentata anche direttamente all’Inps centrale collegandosi al sito internet www.inps.it.
La Dsu ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. Il richiedente, nel caso di attestazione Isee rilasciata con omissioni o difformità, avrà trenta giorni di tempo, dal termine ultimo di presentazione della domanda per ottenere il bonus, per regolarizzare l’Isee difforme.
In esito positivo l’Inps comunica l’accoglimento della domanda per il bonus psicologo, procedendo contestualmente ad associare e comunicare al beneficiario un codice alfanumerico di 12 caratteri (codice univoco).
Tale codice servirà per spendere concretamente il bonus. Il bonus deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda.
Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale.
Cosa devono fare i professionisti
I professionisti che intendono aderire alla iniziativa, devono procedere alla autenticazione nella piattaforma Inps utilizzando la carta di identità elettronica o Spid o la carta nazionale dei servizi .
Una volta inserito nell’elenco, il professionista è obbligato ad accettare il bonus.
Il professionista può, tramite la procedura Inps:
– comunicare il proprio Iban;
– prenotare una seduta, inserendo il codice fiscale del cittadino e il relativo codice univoco che e’ stato comunicato dal cittadino al professionista;
– annullare/modificare una prenotazione precedentemente inserita;
– confermare una seduta, inserendo la data della seduta, l’importo della seduta (minore o uguale a 50 euro), la data e il numero di fattura (la data della seduta è richiesta a garanzia di trasparenza nei confronti dei beneficiari e di verifica sui tempi entro cui e’ consentita l’erogazione del beneficio);
– annullare una seduta confermata (prima del rimborso).
Come si spende il bonus
La procedura è la seguente:
A) Il beneficiario comunica al professionista il codice univoco ai fini della prenotazione; la scelta del professionista da consultare è libera.
B) Il professionista accede alla piattaforma Inps e, verificata la disponibilità dell’importo della propria prestazione, ne indica l’ammontare inserendo la data della seduta concordata.
C) l’Inps comunica al beneficiario i dati della prenotazione; il beneficiario può sempre disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne.
D) Una volta effettuata la prestazione, il professionista emette fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma Inps il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l’importo corrispondente. L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, verrà erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità da esso indicate.
E) L’Inps comunica al beneficiario l’importo utilizzato e la quota residua.
