Ribadiamolo ancora, perché le Direzioni di molte aziende o non lo hanno capito o fanno orecchie da mercante:
Tutti i dati dell’interessato/a (lavoratore/trice), ancora di più dopo l’entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), sono meritevoli di tutela, conoscenza e garanzia.
Si tratta di un assunto ribadito a chiare lettere anche dal Garante per la Privacy.
In questo senso, per i dipendenti è previsto il diritto di poter accedere ai propri dati personali, secondo quanto disciplinato dall’art. 15 del GDPR, che riprende e amplifica i principi dettati dalla precedente normativa in materia di Privacy (art.7 del D.Lgs. 196/2003).
Il lavoratore ha diritto all’accesso a tutti i documenti aziendali contenenti i suoi dati personali.
Con l’ ordinanza n.32533 del 14 dicembre 2018 la Cassazione afferma che, in ossequio a
quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003, un dipendente può chiedere al datore di lavoro l’accesso a tutti i propri dati personali, ivi inclusi quelli che pur non avendo carattere oggettivo siano contenuti in documenti che portano alle decisioni aziendali.
Il fatto
Un lavoratore, dipendente di banca, dopo aver ricevuto una sanzione disciplinare, propone ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, al fine di reiterare la richiesta – precedentemente negatagli dalla società datrice – di ottenere la comunicazione dei dati personali che lo riguardavano, contenuti in due documenti elaborati dall’istituto di credito in conformità alla circolare interna inerente il procedimento disciplinare.
La banca, invitata dall’Ufficio del Garante a fornire riscontro alle richieste del dipendente, replica di aver messo a disposizione tutte le informazioni sull’apertura del procedimento disciplinare e di aver negato l’accesso agli altri documenti, in quanto, oltre a contenere dati della società anch’essi protetti dalla normativa sulla privacy, erano da considerare espressione del diritto di organizzare e gestire la propria attività.
Avverso l’accoglimento del ricorso da parte del Garante, la società datrice propone opposizione dinnanzi al Tribunale, che conferma, però, l’impugnato provvedimento, ritenendolo coerente ai principi in tema di difesa del lavoratore nel procedimento disciplinare.
L’ordinanza La Cassazione, confermando la statuizione del Garante per la protezione dei dati personali e del Tribunale, afferma che il diritto di accesso ex art. 7 del d.lgs. 196/2003 non può intendersi, in senso restrittivo, come il mero diritto alla conoscenza di eventuali dati nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già entrati nel patrimonio di conoscenza e, quindi, nella disposizione dello stesso soggetto interessato al trattamento dei propri dati.
Ciò, in quanto la ratio sottesa alla suddetta norma è quella di garantire, la tutela della dignità e riservatezza del soggetto interessato, la verifica dell’avvenuto inserimento, della permanenza, ovvero della rimozione di dati, indipendentemente dalla circostanza che tali eventi fossero già stati portati per altra via a conoscenza dell’interessato.
Ulteriormente, per i Giudici di legittimità, la documentazione relativa alle vicende del rapporto di lavoro, imposta dalla legge, o prevista dall’organizzazione aziendale (tramite circolari interne), dà luogo alla formazione di documenti che formano sempre oggetto di diritto di accesso, ex art. 7 del citato decreto legislativo, consistendo in dati personali.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della banca datrice, confermando il diritto del dipendente ad accedere ai dati richiesti.
Fascicolo personale del dipendente.
La Cassazione ha confermato che costituisce diritto soggettivo del lavoratore l’accesso al fascicolo personale, nel quale sono conservati i documenti e gli atti relativi al percorso professionale e all’attività svolta dal dipendente in costanza del rapporto di lavoro.
L’obbligo del datore di lavoro di consentire il pieno esercizio di tale diritto, che include la facoltà di accedere al fascicolo, ai documenti e agli atti in esso conservati, non deriva unicamente dalla disciplina in materia di privacy, ma discende direttamente dal rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nella esecuzione del rapporto di lavoro.
Il giudizio sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione, con sentenza 6775 depositata il 7 aprile 2016, attiene al ricorso di una lavoratrice di una grande azienda, la quale, a seguito di ripetute valutazioni negative delle proprie performance, aveva formulato richiesta di accesso agli atti del proprio fascicolo.
La società aveva opposto il proprio rifiuto e la lavoratrice si era rivolta con ricorso al Garante privacy, il quale aveva ordinato all’impresa l’immediata consegna del fascicolo alla dipendente.
Poiché l’azienda aveva solo parzialmente ottemperato all’ordine, omettendo di consegnare parte della documentazione rilevante, la lavoratrice aveva nuovamente fatto ricorso al Garante privacy, il quale aveva emesso un nuovo ordine di consegna a carico della società.
Anche in questo caso la società era rimasta inadempiente e la lavoratrice aveva deciso, dunque, di rivolgersi al giudice del lavoro per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per effetto del mancato adempimento della società all’ordine del Garante.
Al termine dell’iter giudiziario la Corte ha precisato che l’accesso dei dipendenti al fascicolo personale, nel quale il datore di lavoro inserisce i documenti e gli atti relativi allo sviluppo di carriera ed alle attività svolte in costanza di rapporto, costituisce un diritto soggettivo