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La riforma del Lavoro sportivo

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il  7 luglio 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, uno Schema di Decreto Legislativo per il lavoro sportivo, di cui ti proponiamo una breve sintesi, che va a modificare il D.LGS 36 2021 , uno dei decreti attuativi della riforma dello sport prevista dall’art. 5 legge 86 2019.

Il nuovo  provvedimento è un tentativo di  introdurre  misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali), per le prestazioni professionali, al fine di rendere l’impatto della riforma del 2021  più sostenibile per le  associazioni  le società dilettantistiche. 

I volontari: non ci sarà più la figura ibrida dell’amatore, sostituita da quella del volontario puro, in piena sintonia con la riforma del terzo settore. IL volontario presta la propria opera a titolo esclusivamente gratuito. Nei suoi confronti potrà essere riconosciuto soltanto il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per attività svolta in nome e per conto della sportiva. Per i volontari si amplia la copertura assicurativa con la previsione di una nuova copertura per la responsabilità civile. Nel caso in cui il volontario sia anche un pubblico dipendente, dovrà semplicemente comunicare all’Amministrazione di appartenenza lo svolgimento di una attività sportiva. Qualora, invece, svolga attività a titolo oneroso dovrà essere espressamente autorizzato.

I lavoratori: i soggetti che svolgono una prestazione di carattere sportivo a titolo oneroso sono tutti considerati “lavoratori” e si distinguono in lavoratori sportivi e in collaboratori amministrativo – gestionali.

Rientrano nella categoria dei lavoratori sportivi: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara  e tutti gli altri tesserati che svolgono a titolo oneroso una mansione rientrante, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di una attività sportiva.

Rimangono, invece, “amministrativo – gestionali” tutti coloro i quali si occupano, come già ora, a titolo oneroso, delle attività per l’appunto amministrative dei sodalizi sportivi.

La disciplina è omogenea per entrambe le categorie di soggetti e segue un criterio legato alla fascia di compenso:

  • fino a € 5.000 ( secondo le statistiche sono l’’80% dei percettori). Per questa prima fascia la marginalità del compenso indica l’assenza di continuità nella prestazione sportiva, da cui l’esclusione da ogni ritenuta fiscale e previdenziale. Nei confronti di questi lavoratori l’unico onere  è la trasmissione della Certificazione Unica a fine anno.

  • fino a € 15.000 solo contributi previdenziali. Il compenso assumerà rilievo ai fini fiscali solo al superamento di € 15.000. In presenza di elargizioni aventi natura premiale (non negoziate ma legate al raggiungimento di determinati risultati agonistici), queste cifre saranno soggette solo ad una ritenuta del 20% a titolo di imposta senza cumularsi con gli altri redditi.

Il profilo lavoristico: per i soggetti che percepiscono somme maggiori di €5.000 sarà necessario inquadrare il rapporto sotto il profilo lavoristico, che potrà essere di natura subordinata, autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa. Per facilitare l’inquadramento in tutti quei casi in cui l’attività sportiva sia a ridotta intensità, ovvero non occupi più di 18 ore settimanali, al netto del tempo necessario per lo svolgimento della attività agonistica, è stata introdotta una presunzione in favore del co.co.co. In caso di lavoratore autonomo le aliquote previdenziali applicabili (il versamento deve avvenire presso la gestione separata Inps)  saranno, al netto di quelle assistenziali: il 25% per esercenti arti e professioni che svolgono questa come unica attività e il 24% per quelli che hanno un’ altra  posizione previdenziale attiva. Per i primi cinque anni la contribuzione previdenziale si applica solo al 50% del compenso.

Adempimenti amministrativi: vengono previste importanti e significative semplificazioni. I dati del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo vengono comunicati al nuovo Registro della attività sportive dilettantistiche disciplinato dal D.Lgs. n.39/21 e questa comunicazione equivale a tutti gli effetti alla comunicazione al centro per l’impiego (non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a € 5.000)

NB: I soggetti che non sono né lavoratori sportivi, né amministrativo-gestionali, come addetti alle pulizie, alla guardiania, ai posti di ristoro, agli shop all’interno degli impianti sportivi o agli animatori dei centri vacanze, dovranno essere disciplinati sulla base delle norme generali del diritto del lavoro essendo estranei alla disciplina in esame.

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