LA GRATIFICAZIONE – Lavoro/Lavoratori/Dirigenti Sindacali – lavoro e/o attività deriva dal latino opera/ae o opus/eris le cui ulteriori derivazioni sono ops/opis [ricchezza-abbondanza] e dal greco áphenos [opulenza]; da qui, a ritroso nel sanscrito, troviamo ap di cui [a] significa atto e [p] purificatorio cioè inteso quale – atto sacro /lavoro sacro -. Per sillogismo, Colui che lavora è un officiante dell’atto sacro e, come tale, la sua condizione deve essere riconosciuta sia eticamente sia economicamente; Azione Sindacale, i suoi Iscritti, i suoi Dirigenti Sindacali esigono che sia così determinata affinché tale – status – sia coerente con i Principi umanistici che la nostra Carta Costituzionale detta come inalienabili e che tutti, nessuno escluso, facenti parte di Azione Sindacali propugnano come tali a gratificazione dell’essere umano
IL PROGETTO – Valori Costituzionali – Molteplici sono gli articoli Costituzionali che fanno diretto rimando al lavoro ed ai Lavoratori. Nella sezione:
potrai trovarli insieme con un’interessante argomentazione sia delle genesi sia dei Principi ispiratori di allora. Ivi, basti semplicemente citare: Art.1 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
La storia
L’articolo con cui si apre la Costituzione della Repubblica italiana enuncia i primi principi fondamentali che tracciano l’architettura costituzionale dello Stato. L’Assemblea Costituente ne approvò il testo senza particolari divergenze, fatta eccezione per l’espressione «fondata sul lavoro». Durante i lavori preparatori, infatti, furono messe ai voti due formule: la prima, indicata dai rappresentanti dei partiti comunista e socialista, affermava che «l’Italia è una Repubblica democratica di lavoratori»; la seconda, proposta dal democratico-cristiano Amintore Fanfani, che «l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». Prevalse quest’ultima formulazione la quale, secondo la maggioranza dei costituenti, evitava di conferire all’articolo un carattere classista in quanto la parola «lavoro» indicava tanto le attività manuali quanto quelle intellettuali. Un altro punto dibattuto riguardò la scelta della locuzione «appartiene al popolo» che prevalse su «emana dal popolo» poiché il primo assommava in sé tre concetti di capitale importanza: l’irrinunciabilità (il popolo non può rinunciare alla propria sovranità a favore, per esempio, di un solo uomo o di un gruppo ristretto di individui), la proprietà (la sovranità appartiene in senso giuridico al popolo ciò significa che deve essere esercitata secondo i principi stabiliti dalle norme costituzionali e dalle leggi) e il possesso (la sovranità spetta al popolo per diritto naturale, cioè gli è assegnata da quelle norme di comportamento che discendono direttamente dalla «natura» e che, proprio per questo, non possono essere modificate dalle leggi).
Il commento
Il primo articolo, come sottolineato da una sentenza della Corte Costituzionale (86/1977), esplicita i caratteri essenziali dello Stato italiano che si configura come una repubblica (forma di governo scelta attraverso il referendum istituzionale del 2 giugno 1946) in cui i cittadini esercitano la propria sovranità eleggendo – in forma diretta o indiretta – tutte le cariche pubbliche. Le forme di esercizio della sovranità popolare indicate dal secondo comma sono riconducibili alla democrazia rappresentativa (i cittadini nominano, mediante il voto, i propri rappresentanti che siedono nella Camera dei Deputati, in Senato e nei consigli di comuni, province e regioni) e alla democrazia diretta (attraverso l’istituto del referendum). Il secondo comma stabilisce con chiarezza che la sovranità spettante al popolo non è in alcun modo assoluta: essa, infatti, può essere esercitata solamente nel quadro di uno stato di diritto ed è soggetta al rispetto della Costituzione e delle leggi ordinarie.
IL TERRITORIO – Il Decalogo Sindacale, attraverso le 10 regole, tutela la Difesa e la Sicurezza del Lavoro, dei Lavoratori e dei Dirigenti Sindacali: 1) Pacta sunt servanda. Le regole si rispettano sempre, anche quando sono scomode. 2) La contrattazione si apre solo quando c’è interesse ad aprirla. 3) La rappresentanza sindacale aziendale, organismo collettivo e rappresentativo dei lavoratori, è libera e sovrana nelle sue determinazioni e risponde primariamente ai suoi elettori 4) Colpire l’azienda è inutile e dannoso. Bisogna colpire chi male la rappresenta. Orientare l’azione sindacale contro chi infrange le regole ha il pregio di colpire chirurgicamente il vero nemico, eliminando la fonte del vulnus e rispettando l’azienda, fonte di ricchezza e sorgente di lavoro. 5) I dirigenti svolgono un lavoro di massima responsabilità, devono usare la massima diligenza e quando sbagliano devono essere puniti con la massima severità. Non è giuridicamente né eticamente accettabile che un dirigente che affossa un’azienda o male la governa non sia adeguatamente sanzionato. 6) Al rapporto di lavoro, come a qualsiasi contratto, dobbiamo riservare impegno e diligenza, così come all’azienda dobbiamo garantire obbedienza e fedeltà, ma sempre nei limiti della normativa che lo regolamenta. (nessuna discrezionalità o, peggio, spazi arbitrali, devono essere concessi alle aziende). Nella gestione del rapporto di lavoro, fuori dalle regole scritte, può valere solo e se non abusato, il principio di reciprocità. (sintetizzato nell’espressione “Se ti concedo qualcosa io, qualcosa devi concedermi anche tu”) 7) Chi, ad ogni livello della gerarchia aziendale, trasforma la necessità del lavoro in un attentato alla salute delle maestranze non è un dirigente, un collega o una controparte ma un nemico da combattere con ogni mezzo. 8) I problemi sindacali si affrontano e si risolvono nel più breve tempo possibile (devono parlare i fatti). 9) La contrattazione collettiva non deve limitarsi a disciplinare i rapporti tra le parti, deve anche prevedere tempi e sanzioni da applicare per la parte inadempiente. 10) I dirigenti sindacali dI AZIONE SINDACALE non partecipano a trattative dove sono in conflitto di interesse o potenzialmente sotto ricatto e non partecipano a negoziazioni dove si disattendono i valori distintivi dell’Organizzazione. Così la difesa, in qualunque sede e con qualsiasi mezzo, degli interessi economici, morali ed assistenziali, sia collettivi che individuali, degli associati di Azione Sindacale.